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domenica 16 dicembre 2012

DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 22 NOVEMBRE 2012


E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13-12-2012 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 novembre 2012.
Il Decreto è di particolare interesse per tutti i certificatori energetici in quanto introduce importanti novità.

Oltre a definire a titolo esemplificativo alcuni casi di esclusione dall'obbligo di Certificazione Energetica, il Decreto stabilisce le tolleranze di calcolo dei software commerciali, introduce l'obbligo per gli amministratori di condominio e ai responsabili degli impianti di fornire ai condomini o ai certificatori tutte le informazioni e i dati edilizi e impiantistici necessari alla realizzazione della certificazione energetica degli edifici ( compreso il libretto di impianto o di centrale).

Quindi non deve essere fornito al certificatore solo il libretto di centrale, ma anche in dati edilizi (volume riscaldato) ed impiantistici (potenze elettriche, pompe, accumuli ecc.).

L'art. 2 inoltre abolisce il paragrafo n.  9 dell'allegato A al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, abolendo definitivamente la possibilità di redigere l'autocertificazione per gli immobili in classe G.

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