E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13-12-2012 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 novembre 2012.
Il Decreto è di particolare interesse per tutti i certificatori energetici in quanto introduce importanti novità.
Oltre a definire a titolo
esemplificativo alcuni casi di esclusione dall'obbligo di Certificazione
Energetica, il Decreto stabilisce le tolleranze di calcolo dei software
commerciali, introduce l'obbligo per gli amministratori di condominio e
ai responsabili degli impianti di fornire ai condomini o ai
certificatori tutte le informazioni e i dati edilizi e impiantistici
necessari alla realizzazione della certificazione energetica degli
edifici ( compreso il libretto di impianto o di centrale).
Quindi non deve essere fornito al
certificatore solo il libretto di centrale, ma anche in dati edilizi
(volume riscaldato) ed impiantistici (potenze elettriche, pompe,
accumuli ecc.).
L'art. 2 inoltre abolisce il paragrafo
n. 9 dell'allegato A al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, abolendo
definitivamente la possibilità di redigere l'autocertificazione per gli
immobili in classe G.
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