OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

martedì 22 ottobre 2013

PER ACCEDERE ALL'ECOBONUS SERVE L'APE (O ACE) NEI CASI IN CUI E' PERVISTO

Ai fini dell’accesso alle detrazioni si continua ad utilizzare lo stesso modulo dell’attestato di qualificazione energetica
A partire dal 4 agosto 2013, per accedere alle detrazioni fiscali del 55-65% è necessario l'Attestato di prestazione energetica (APE), nei casi in cui esso è previsto.
Lo ha chiarito la nuova Faq n. 67 con la quale gli esperti dell'Enea rispondono al seguente quesito: “Per accedere alle detrazioni fiscali del 55-65% l’Attestato di certificazione energetica (A.C.E.) ora sostituito dall’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E) è obbligatorio per tutti gli interventi incentivati? E se sì, le spese tecniche necessarie per redigerlo sono comunque detraibili?”
Nella risposta i tecnici Enea ricordano che “Con il decreto-legge 4 giugno 2013, n°63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n°90 (che recepisce la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia), l’Attestato di Certificazione Energetica è stato soppresso e sostituito dall’Attestato di Prestazione Energetica. Pertanto, dal 4 agosto 2013, entrata in vigore della legge n°90, nei casi ove esso è previsto (e cioè nel caso di interventi ai sensi dei commi 344 e 345, quest'ultimo limitatamente alla coibentazione di strutture opache e alla sostituzione di infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari, della Finanziaria 2007), per accedere a questi incentivi, occorre ora redigere l’A.P.E. Per ciò che attiene la metodologia di calcolo da seguire, come riporta la Circolare del MiSE del 7 agosto 2013, “fino all’emanazione dei decreti previsti dall’art.4 del D.L. n°63, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l’A.P.E. secondo le modalità di calcolo di cui al D.P.R. 2 aprile 2009 n°59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE”.
SI CONTINUA AD UTILIZZARE LO STESSO MODULO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA. “Ai soli fini dell’accesso alle detrazioni in oggetto, nei casi ove esso è previsto, sopra riportati nel dettaglio, si continua ad utilizzare lo stesso modulo dell’attestato di qualificazione energetica, che può essere compilato e sottoscritto anche da un tecnico abilitato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione, mentre il tecnico compilatore dell'Attestato di Prestazione Energetica non deve essere coinvolto nei lavori (per ulteriori informazioni sui requisiti dei certificatori, si rimanda al D.P.R. 75/2013). Come è stato già detto, l’A.P.E. va conservato dall’utente e, in quanto misura obbligatoria per l’accesso alle detrazioni, le spese tecniche per la sua compilazione sono anch’esse detraibili
 
 
 

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