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mercoledì 24 dicembre 2014

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, IL PUNTO SULL'EVOLUZIONE DEL QUADRO LEGISLATIVO

Le prime disposizioni nazionali in materia di certificazione energetica degli edifici risalgono alla L. 9/01/91, n.10, volta a favorire e ad incentivare, tra l’altro, l'uso razionale dell'energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi.
In seguito, le disposizioni in materia sono state riviste ed integrate dai D.Lgs. n. 192/05 e n. 311/06 con i quali si è provveduto a recepire nel nostro ordinamento la direttiva 91/02 (EPBD, prima versione) relativa alle prestazioni energetiche degli edifici e che ha introdotto la certificazione degli edifici, intesa soprattutto come strumento di trasformazione del mercato immobiliare, allo scopo di sensibilizzare gli utenti sugli aspetti energetici all'atto della scelta dell'immobile e di ridurre le emissioni di CO2 della UE. 
D.LGS. 192/05 E D.LGS. 311/06. Il D.Lgs. 192/05 entra ufficialmente in vigore l’8/10/05. Definisce, sin dalla sua prima versione, parecchi elementi tra cui, ad esempio, i requisiti minimi prestazionali degli edifici e l’obbligatorietà della certificazione. Il D.Lgs. 192/05 non può essere ancora considerato uno strumento legislativo completo, poiché rimanda a decreti successivi. Il D.Lgs. 311/06, pubblicato nell’anno seguente, avrebbe dovuto quindi integrarlo e completarlo: mancano, tuttavia, la modalità con cui la certificazione debba essere applicata e introduce in via transitoria, e sino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, la “qualificazione energetica”.
Con il D.Lgs. 311/06, l’obbligo della certificazione viene esteso gradualmente a tutti gli edifici preesistenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 192/05 (8/10/05), purché oggetto di compravendita o locazione: questo al fine di rendere il provvedimento maggiormente aderente alle disposizioni della direttiva EPBD. Con lo stesso Decreto, vengono inoltre modificate le norme concernenti le funzioni delle Regioni e degli enti locali che erano contenute nel D.Lgs. 192/05, confermando le competenze in materia già attribuite in sede di decentramento amministrativo dall’art. 30 del D.Lgs. 112/98.
LEGGE FINANZIARIA 2008. La L. 244/07 “legge finanziaria 2008” all’art. 1, comma 288, dispone che, a decorrere dall’anno 2009 e in attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 192/05, il rilascio del permesso di costruire sia subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, così come previsto dall’art. 6. Il comma 289 della L. 244/07 impone, inoltre, con la sostituzione del comma 1?bis dell'art. 4 del D.P.R. 380/01, che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, i regolamenti edilizi comunali prevedano, ai fini del rilascio del permesso di costruire, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione. Il termine indicato è stato rinviato al 1° gennaio 2010 dal D.L. 207/08 (art. 29, comma 1?octies) e poi al 1° gennaio 2011 dal D.L. 194/09 (art. 8, comma 4?bis; A.C. 3210).
D.LGS. n.115/08. Successivamente, il D.Lgs. 30/05/08, n.115 recepisce la direttiva 32/06 (EED) concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici ed abroga la direttiva 76/93; integra inoltre le disposizioni del D.Lgs. 192/05 prevedendo, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi di cui all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 192 e fino alla data di entrata in vigore degli stessi, l’applicazione delle disposizioni contenute nell'allegato III dello stesso D.Lgs., relative alle “Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti” e al riconoscimento dei “Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici”.
LEGGE N. 133/2008. Con la L. 6/08/08 n.133 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto?Legge 25/06/08 n.112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, si fa un passo indietro nel percorso dell’attuazione della certificazione: vengono infatti abrogati, con il comma 2?bis, a partire dal 22/08/08, i commi 3 e 4 dell’art.6 del D.Lgs. 192/05. Questi stabilivano, in particolare, che, nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari, l’APE (attestato di prestazione energetica) dovesse essere allegato all'atto di trasferimento (art. 6, comma 3) e che in caso di locazione lo stesso attestato dovesse essere messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia conforme all'originale (art. 6, comma 4). Conseguentemente, sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell’art. 15, che prevedevano la nullità del contratto che poteva essere fatta valere solo dall'acquirente in caso di violazione dell'obbligo di cui all'art. 6, comma 8, o solo dal conduttore in caso di violazione dell'obbligo previsto dall'art. 6, comma 9. Con il D.L. 112/08 viene quindi meno l’obbligo di allegare l’APE agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo.
D.P.R. N. 59/2009. Nel 2009 viene pubblicato il D.P.R. n.59, che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici. Esso attua in parte le lettere a) e b) dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 192/05, poiché all’art. 1, comma 2 rinvia a successivi provvedimenti la definizione dei criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e per l’illuminazione artificiale degli edifici del settore terziario.
D.M. 26/06/09. Nello stesso anno viene anche pubblicato sulla G.U. del 10/07/09 l’atteso D.M. 26/06/09 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (entrato in vigore il 25/07/09).
D.LGS. 28/11. Il D.Lgs. 28/11, volto a recepire la direttiva 28/09 (RED) sulla promozione delle energie rinnovabili, interviene anche sui sistemi di incentivazione dell'efficienza energetica. L'art. 13 modifica il D.Lgs. 192/05 per prevedere una maggiore trasparenza delle informazioni commerciali e contrattuali relative alla certificazione. Con il discusso Allegato 3 introduce poi le prescrizioni relative alla quota di energie rinnovabili nelle nuove costruzioni.
D.M. 22/11/12. Il 13/12/12 viene pubblicato il D.M. 22/11/12 che modifica le Linee Guida nazionali. In particolare, il D.M. elimina la possibilità per i proprietari di alcune tipologie di immobili di optare per l’autocertificazione della classe energetica più bassa (G), come richiesto dalla CE; viene inoltre data attuazione all’art. 9 della Direttiva EPBD del 2002 che impone agli stati membri di adottare un sistema di ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento d’aria di potenza superiore ai 12 kW.
D.L. 63/13. Il D.L. 63/13, oltre a recepire formalmente la direttiva 31/10 (aggiornamento o “rifusione” della EPBD del 2002, di seguito indicata come EPBD o “direttiva”), interviene sul D.Lgs. 192/05: indica nuove regole per l'efficienza del patrimonio edilizio e rende obbligatorio l'APE. La nuova metodologia di calcolo delle prestazioni, prevista dal D.L. 63/13, entrerà in vigore con l'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi (attualmente in fase di pubblicazione). Tale disposto permette di porre fine alle procedure di infrazione avviate dalla CE nei confronti dell’Italia. Il D.L. 63/2013 è convertito in legge con modificazioni dalla L. 03/08/13 n. 90.
D.P.R. 16/04/13, N.75 E D.P.R. 16/04/13, N. 74. Inoltre, il 27 giugno 2013 vengono pubblicati sulla G.U. n. 149 il D.P.R. 16/04/13, n.75 – regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 19/08/05, n. 192 ? e il D.P.R. 16/04/13, n. 74 ? regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
D.L. N. 145/13 "DESTINAZIONE ITALIA" E D.L. N. 151/13. Alla fine del 2013 vengono pubblicati i D.L. 23/12/13, n. 145 "Destinazione Italia" e D.L. 30/12/13, n. 151, tali disposti aggiornano ulteriormente il D.Lgs. 192/05 modificando le regole sull’obbligo di dotazione e di allegazione dell’APE. La L. 21/02/14, n.9, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23/12/13, n. 145 aggiorna tra l'altro il D.P.R. 16/4/13 n. 75, a cui sono apportati aggiornamenti in merito alle classi di laurea per svolgere l'attività di certificatore energetico e alla durata del corso da certificatore.
ATTESO L'AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI. Per chiudere il quadro, è infine attesa la pubblicazione dell'aggiornamento delle Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici. Tali linee guida definiranno, nel nuovo ambito legislativo tracciato dalla L. 90/13: criteri generali, metodologie per il calcolo, classificazione degli edifici, procedure amministrative, format e norme per il monitoraggio e controlli della regolarità tecnica e amministrativa.
Si sottolinea, a questo proposito, che la L. 90/13 introduce, e i citati attesi decreti definiranno nel dettaglio, delle significative innovazioni. In particolare:
- classificazione delle prestazioni energetiche basata su un criterio relativo e non assoluto, come fatto sino ad oggi (l’edificio reale viene confrontato con “se stesso” dotato di involucro e impianti di prestazioni “minime”, definite dalla legge);
- definizione più chiara dei consumi energetici, che consentirà all’utente di meglio distinguere la qualità dell’involucro, degli impianti, il consumo totale di energia e la quota di energia rinnovabile utilizzata.
(fonte:casaclima.com) 


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