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giovedì 4 dicembre 2014

SANZIONI PER MANCANZA DI A.P.E. O DICHIARAZIONI MENDACI

Senza L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento che indica i consumi energetici di un edificio, da allegare obbligatoriamente in caso di nuova costruzione o di trasferimento di un immobile a qualunque titolo, quindi sia in caso di compravendita, donazione, successione, che in caso di locazione. La sua assenza comporta pesanti sanzioni non solo per i committenti ma anche per i professionisti in qualche modo coinvolti nella progettazione o nell’esecuzione dell’opera.
Vediamo più nel dettaglio a quanto ammontano queste sanzioni.
Il professionista che redige un Attestato di Prestazione Energetica senza rispettare i requisiti e i criteri metodologici dettati dalla normativa vigente o inserendo dati falsi, rischia di incorrere in una sanzione amministrativa, il cui importo è compreso tra 700 e 4.200 euro.
Invece il direttore dei lavori può incappare in una sanzione amministrativa compresa tra 1.000 e 6.000 euro nel caso in cui ometta di produrre l’APE o di allegarlo alla richiesta del certificato di agibilità.
L’Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio per tutti gli edifici di nuova costruzione o per quelli oggetto di ristrutturazione complessiva di una certa consistenza. Sono il costruttore o il proprietario i soggetti a cui spetta il compito di far redigere l’APE, in mancanza del quale rischiano una sanzione compresa tra 3.000 e 18.000 euro.
Gli stessi importi delle sanzioni (minimo 3.000, massimo 18.000 euro) sono previsti nel caso in cui l’APE non venga allegato in un atto di compravendita.
Nel caso, invece, di mancata allegazione in un contratto di locazione, le sanzioni sono più lievi e vanno da un minimo di 300 euro ad un massimo di 1.800 euro.
Negli annunci immobiliari, infine, sia di compravendita che di locazione, devono essere riportati i parametri energetici dell’edificio (indice di prestazione energetica e classe di efficienza energetica).
In mancanza di tali dati, il responsabile dell’annuncio, può essere punito con una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 3.000 euro.
Il pagamento delle sanzioni non esenta, però, dall’obbligo di presentare l’Attestato di prestazione Energetica, entro 45 giorni dalla contestazione.
Tale presentazione in ritardo, secondo quando scaturisce dalla recente pubblicazione del decreto sulla Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, va effettuata al Ministero dello Sviluppo Economico.

Chi eroga le sanzioni per mancanza di APE o per dichiarazioni mendaci?
Tuttavia, la legge non è mai stata troppo chiara sulle figure a cui spetta il compito di vigilare affinchè gli attestati siano redatti in maniera conforme ed allegati ai contratti di trasferimento, oltre che di erogare le sanzioni sopra elencate.
Probabilmente è stato a causa di questo poco chiaro quadro normativo, che in Italia è proliferato un mercato al ribasso, con la produzione di APE a prezzi irrisori e, di conseguenza, elaborati con scarsa professionalità e senza il rispetto dei requisiti richiesti.
Pertanto può essere utile riepilogare a chi spetta il compito di vigilare sull’operato dei professionisti e sul comportamento di chi vende o affitta casa.
Il compito di sanzionare i professionisti che redigono APE con dati falsi o senza rispettare i metodi indicati dalle norme, spetta alla Regione o alla Provincia autonoma di appartenenza, a cui tra l’altro va inviata copia del documento entro 15 giorni dalla redazione.
Tali enti ne fanno anche segnalazione all’ordine o collegio a cui è iscritto il professionista, per i conseguenti provvedimenti disciplinari.
Nel caso, in cui, invece, l’illecito sia stato commesso dal direttore dei lavori per omessa presentazione in caso di richiesta di agibilità è al Comune che spetta l’erogazione della sanzione nonché la comunicazione al collegio o all’ordine di appartenenza.
Per quanto riguarda l’omessa allegazione dell’attestato ai contratti di trasferimento degli immobili, il compito di vigilare e di erogare le eventuali sanzioni spetta alla Guardia di Finanza o all’Agenzia delle Entrate, che può effettuare il controllo all’atto della registrazione del contratto.
Nel caso in cui, infine, manchi l’ indicazione dei dati energetici negli annunci vendesi o affittasi, in qualunque modo diffusi (stampa, agenzia immobiliare, cartelli, ecc.), è sempre compito del Comune in cui è ubicato l’immobile, vigilare sul rispetto della norma, contestare l’eventuale assenza del dato, irrogare la sanzione ed incassarne l’introito.
Appare quindi evidente quanto possa risultare complessa l’attività di vigilanza da parte degli organi e degli enti preposti, vista anche l’ingente mole di lavoro da espletare in altri campi (ad esempio la vigilanza contro l’abusivismo edilizio, da parte dei comuni, spesso insufficiente), e di conseguenza continui a persistere il mancato rispetto delle regole.
(fonte: lavoricasa.it)  


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