Prima di tutto distinguono i due seguenti casi di
certificazione energetica ovvero su:
b) edifici esistenti.
Lo svolgimento del servizio di attestazione della prestazione energetica
comprende le seguenti attività:
1. ATTIVITÀ PRELIMINARI
Il soggetto certificatore presenta al richiedente, mediante apposita
informativa, tutte le opzioni che sono consentite per accedere al servizio in
termini di qualità e di costo, al fine di consentire al medesimo una scelta
consapevole. Tra l’altro deve specificare:
- l’obbligo di sopralluogo;
- le eventuali prove supplementari (ad es. l’esecuzione di prove in situ).
Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti di primo
livello, la nomina del soggetto certificatore deve avvenire prima dell’inizio
dei lavori e deve essere dichiarata nella relazione tecnica ex art. 28 legge
10/91.
2. PROCEDURA DI ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA
2.1. Edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni importanti
Nei casi di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti,
il servizio di attestazione della prestazione offerto dal soggetto
certificatore deve comprendere almeno:
- la valutazione della prestazione energetica dell’edificio a partire dai
dati progettuali anche contenuti nell'attestato di qualificazione energetica;
- controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi;
- una verifica finale con l'eventuale utilizzo delle più appropriate
tecniche strumentali.
Il direttore dei lavori deve segnalare al soggetto certificatore le varie
fasi della costruzione dell’edificio e degli impianti, quando rilevanti per le
prestazioni energetiche dell’edificio, al fine di consentire i previsti
controlli in corso d’opera.
Il soggetto certificatore opera nell’ambito delle proprie competenze e per
l’esecuzione delle attività di rilievo in sito, diagnosi, verifica o controllo,
può procedere alle ispezioni ed al collaudo energetico delle opere,
avvalendosi, ove necessario, delle necessarie competenze professionali.
Sono previste le seguenti attività:
a) raccolta della documentazione progettuale:
- disegni di progetto,
- permesso di costruire o altri titoli abilitativi,
- nominativi dei progettisti, direttore lavori, costruttore, installatori
impianti,
- elaborati grafici impiantistici,
- documentazione progettuale energetica,
- ogni altra documentazione utile;
b) produzione di documentazione fotografica, quando richiesta negli
Attestati;
c) verifiche in cantiere della rispondenza del costruito al progetto e segnalazione
di eventuali difformità al direttore dei lavori e al committente;
d) raccolta delle certificazioni dei prodotti utilizzati e degli impianti
installati.
2.2. Edifici esistenti
Al fine di ottimizzare la procedura, il richiedente può rendere disponibili
a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica dell’edificio o
dell’unità immobiliare. Lo stesso può anche richiedere il rilascio
dell’attestato di prestazione energetica sulla base di:
- un attestato di qualificazione energetica relativo all’edificio o alla
unità immobiliare oggetto di attestazione della prestazione, anche non in corso
di validità, evidenziando eventuali interventi su edifici ed impianti eseguiti
successivamente;
- le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati
con modalità coerenti con i metodi di valutazione della prestazione energetica
attraverso cui si intende procedere.
Il soggetto certificatore è tenuto ad utilizzare e valorizzare i documenti
sopra indicati (ed i dati in essi contenuti), qualora esistenti e resi
disponibili dal richiedente, unicamente previa verifica di completezza e
congruità.
Sono previste le seguenti attività:
a) sopralluogo obbligatorio;
b) raccolta di tutta la documentazione esistente:
- documenti catastali,
- anno di costruzione,
- nominativi del progettista, direttore lavori, costruttore (ove
disponibili),
- elaborati grafici eventualmente disponibili;
c) verifica della documentazione progettuale energetica e controllo della
congruità con l’esistente;
d) produzione di documentazione fotografica, se richiesta negli attestati;
e) raccolta delle informazioni stratigrafiche di tutte le strutture opache,
quali pareti, pavimenti, solette, coperture, divisori, ecc.;
f) raccolta informazioni su tutte le caratteristiche delle strutture
trasparenti, quali dimensioni, tipo di vetri e di infissi;
g) raccolta di tutte le informazioni reperibili sugli impianti esistenti
(riscaldamento, climatizzazione, produzione ACS, ventilazione, illuminazione,
trasporto):
- schede tecniche dei generatori,
- tipi di distribuzione e di regolazione centralizzata e localizzata,
- tipologia degli utilizzatori,
- tipologia degli eventuali accumuli,
- presenza di fonti di energia rinnovabili,
- ogni altra documentazione utile;
h) acquisizione del libretto di impianto e dei consumi storici.
2.3. Criteri per l’applicazione delle procedure di calcolo
In caso di assenza anche parziale della documentazione descritta ai punti
2.1 e 2.2, il reperimento dei dati di ingresso necessari è effettuato in
occasione del rilievo in situ ed i risultati sono raccolti nel relativo
rapporto. In tal caso il soggetto certificatore dovrà segnalare al committente
la necessità di procedere agli ulteriori rilievi a titolo di prestazione
aggiuntiva.
I documenti sopra indicati (riportanti i dati di ingresso per
l’effettuazione della procedura di calcolo) e la procedura stessa costituiscono
a tutti gli effetti parte integrante dell’APE e devono essere debitamente
conservati dal soggetto certificatore, per essere messi a disposizione in caso
di successive verifiche.
2.4. Esecuzione dei calcoli
I calcoli energetici sono sviluppati secondo la normativa nazionale (UNI/TS
11300) e/o regionale.
Sono simulati gli interventi di risparmio energetico con indicazione di massima
del tempo di rientro dell’investimento. Sono riportate le raccomandazioni per
il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli
interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la
previsione di interventi di ristrutturazione importante da quelli di
riqualificazione energetica.
3. REGISTRAZIONE E CONSEGNA DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
La stesura integrale del documento A.P.E. da parte del tecnico abilitato,
iscritto negli appositi elenchi regionali, dove presenti, deve basarsi
sull’utilizzo delle varie tipologie di Attestati regionali o nazionali.
Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione (in forma di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio) della copia del certificato alla
Regione o Provincia autonoma competente per territorio, il soggetto
certificatore procede alla consegna dell’APE al richiedente, fatte salve le
diverse richieste delle normative regionali. La sottoscrizione con firma
digitale dell’APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Nel caso di edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione
importante gli attestati devono fare parte integrante della documentazione
necessaria per il rilascio dell’abitabilità.
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