APE a basso costo: ma come sono queste “offerte”?
Per chi lavora sul campo nasce immediatamente la curiosità di sbirciare nel
merito le offerte. Si tratta per lo più di reti di professionisti che si
spartiscono, in virtù dei propri accreditamenti, le zone di competenza in base
alle diverse normative o disposizioni regionali. Fin qui il tutto non fa una
grinza. Il sito potrebbe rappresentare un raccoglitore di richieste che poi
vengono distribuite ai professionisti della rete in base all’ubicazione
dell’edificio da certificare.
Ma non è così. La procedura è tanto più semplice ed immediata tanto più
scorretta e poco professionale:
1) Inserisci i tuoi dati e quelli dell’Immobile da certificare;
2) Paghi il servizio con carta di credito o Pay Pal;
3) Elaboriamo la Certificazione Energetica in conformità alla normativa vigente (ma no?);
4) Ricevi la Certificazione Energetica via email in 48 ore ed entro le 48 ore successive ricevi l’originale.
1) Inserisci i tuoi dati e quelli dell’Immobile da certificare;
2) Paghi il servizio con carta di credito o Pay Pal;
3) Elaboriamo la Certificazione Energetica in conformità alla normativa vigente (ma no?);
4) Ricevi la Certificazione Energetica via email in 48 ore ed entro le 48 ore successive ricevi l’originale.
Procedendo nella richiesta devono essere inseriti i dati del richiedente,
il titolare dell’immobile, i dati dell’immobile da certificare (indirizzo, dati
catastali, tipologia immobile, tipologia costruzione, tipo di impianto e tipo
di generatore per acqua calda sanitaria) e la motivazione della richiesta. Se
proprio si vuole dare qualche dato più specifico si chiede di inserire nel
campo “note eventuali” tutto ciò che si ritiene opportuno indicare. In
particolare si consiglia, se sono stati fatti, interventi di riqualificazione
energetica o se l’immobile ha già delle caratteristiche utili al risparmio
energetico, per esempio: infissi con doppi vetri, vetro camera, coibentazione
sia delle pareti che del soffitto, caldaia a condensazione e tutto ciò che
riguarda il risparmio energetico. Per finire basta inserire l’indirizzo al
quale si intende ricevere l’attestato e si procede al pagamento con paypal o
bonifico. Tutto molto facile, entro 48 riceveremo il nostro certificato.
Certificatore energetico “Chi l’ha Visto?”
In quasi tutti i casi i siti funzionano
allo stesso modo: non
è dato sapere il nome del professionista, spesso tra i contatti
non vi è l’indirizzo o un contatto telefonico e il dominio è registrato a
Toronto. Alla faccia
della trasparenza. Ma vi sono anche casi in cui invece è
possibile risalire alla società o al professionista, evidentemente così sicuro
di rimanere impunito, che non ha problemi a dichiararsi online.
Oltre alle varie non conformità alla procedura
di attestazione di prestazione energetica descritta dal d.m. 26 giugno 2015
“Linee Guida Nazionali per l’Attestazione della Prestazione Energetica degli
Edifici”, ben facili da intuire, vien subito da chiedersi: e il sopralluogo? Non è
obbligatorio?
Infatti, all’articolo 4, comma 6 del d.m.
succitato si dispone che “In
ogni caso, il soggetto abilitato (…) che redige l’APE, deve effettuare almeno un
sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i
dati necessari alla sua predisposizione“.
Che fine ha fatto il sopralluogo obbligatorio?
Inoltre, al paragrafo 7 punto 1
dell’Allegato al decreto si afferma che “La
procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende
il complesso di operazioni svolte dai soggetti certificatori ed in particolare:
l’esecuzione di un rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di
progetto, finalizzati alla determinazione dell’indice di prestazione energetica
dell’immobile e all’eventuale redazione di una diagnosi energetica, per
l’individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano
economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono:
a) il reperimento dei dati di ingresso,
relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle
caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’immobile e alle specifiche
caratteristiche dell’edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile
dell’attestato di qualificazione energetica;
b) l’individuazione del modello di calcolo,
procedura e metodo, e la determinazione della prestazione energetica secondo i
metodi di calcolo indicati ai precedenti capitoli, relativamente a tutti gli
usi energetici pertinenti per l’edificio, espressi in base agli indici di
prestazione energetica totale e parziali;
c) l’individuazione delle opportunità di
intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle
soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno
degli investimenti necessari a realizzarle.“
Il certificatore ha, ancora, il dovere di informare il
committente dell’obbligatorietà del sopralluogo (paragrafo 7.1
“Modalità di svolgimento del servizio di attestazione della prestazione
energetica” e 7.1.1 “Informativa del soggetto certificatore”).
Infine all’art.15, comma 3 del dlgs
192/2005 e ss.mm.ii. (di cui il d.m. 26/6/2015 è un decreto attuativo) sono
previste pesanti sanzioni:
“Il professionista qualificato che rilascia (…) un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all’articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L’ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.”
“Il professionista qualificato che rilascia (…) un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all’articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L’ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.”
Prima dell’uscita delle nuove Linee Guida
Nazionali c’era una forte attenzione verso le offerte di APE a basso
costo. Sacert, autorevole associazione di settore, aveva lanciato la campagna “sOFFRIAMO a basso costo”,
denunciando pubblicamente sul proprio sito gli attori coinvolti. Molti ordini e
collegi sono intervenuti a denuncia di una pratica che, seppur scorretta,
all’epoca era ancora in qualche modo legale, vista la poca chiarezza delle
normative.
Con l’entrata in vigore dell’ultimo
decreto ministeriale quel movimento di “indignazione” è cessato. Probabilmente si è
pensato che le nuove regole, chiare e limpide, avrebbero smantellato la rete di
offerte truffaldine e, ora si, illegali, soprattutto in merito
all’obbligatorietà del sopralluogo. Ed infatti tutti i promotori della sua
introduzione, tra cui ordini e collegi professionali nonché autorevoli
professionisti del settore, la sbandierarono in pompa magna rappresentandola
come il giusto provvedimento che avrebbe messo fine alle truffe online,
all’abbassamento eccessivo delle offerte e alla credibilità del documento
stesso, che si riteneva si fosse troppo inflazionata. A ragione, ma
ingenuamente.
Controlli e sanzioni: missing in action?
Se è possibile ancora così facilmente
trovare online offerte di APE a basso costo e professionisti che sfacciatamente
se ne infischiano delle disposizioni legislative, allora c’è ancora qualcos’altro che non va:
si tratta dei controlli e delle sanzioni. Se questi non saranno
al più presto avviati in tutta Italia, è solo un miraggio sperare nella
credibilità dell’attestazione di prestazione energetica e all’innalzamento
professionale e qualitativo generale del settore.
Allo stato attuale, di fatto, tra
professionisti scorretti, clienti del risparmio a tutti i costi, istituzioni
pressoché assenti e ordini o collegi professionali che tollerano salvo qualche
sporadico intervento di condanna durante convegni autoreferenziali, gli unici a
rimetterci sono i professionisti seri e onesti che devono sgomitare in un
mercato drogato dagli scorretti e sono costretti ad accontentarsi delle
briciole pur mantenendo tariffe concorrenziali che sviliscono il proprio decoro
professionale, che invece, nonostante tutto, resiste.
(fonte: ediltecnico.it)
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