Per la “gioia” dei tanti professionisti (se così
possiamo definirli), la Cassazione ha rinvenuto gli estremi di truffa a
carico del venditore di un immobile, effettuato nei confronti di un
acquirente il quale contestava caratteristiche energetiche diverse da quelle
dichiarate « con riguardo alla definizione della categoria energetica»
A nulla è valsa
la buona fede del venditore, che aveva confidato nelle valutazioni dei tecnici
e delle relative attestazioni di conformità delle opere al progetto effettuato.
Viene respinta infatti l’eccezione di buona fede del
venditore, avendo egli effettuato o fatto effettuare lavori in economia, non
poteva non sapere della tipologia di intervento.
Respinta anche la controdeduzione che il tecnico
certificante non avesse operato diligentemente, quindi al venditore, in veste
anche di costruttore, non viene esclusa la non consapevolezza degli
inadempimenti circa materiali utilizzati diversi e di qualità inferiori a
quelli dichiarati, come anche l’installazione di infissi e impianto termico non
conforme, e di non aver rifatto il tetto.
La Cassazione,
nell’annullare la sentenza impugnata e rinviarla al giudice competente,
statuisce che la difformità
tra i lavori eseguiti e progettati, nonchè la conseguente
vendita immobiliare con conseguente classe
energetica effettiva non rispondente a quella dichiarata non
può sfuggire al costruttore, tenuto conto che le opere compiute risultano meno
costose rispetto a quelle necessarie e conformi ai parametri energetici
contenuti nel progetto.
Inoltre, il
risparmio di spesa derivante dalla mancata corretta esecuzione, capace di
garantire il rispetto
della classe energetica prevista dalla documentazione tecnica,
era nota al venditore, pertanto sufficiente ad escludere l’elemento soggettivo
della truffa esclusivamente in base all’affidamento nelle certificazioni di
conformità dei professionisti tecnici.
Commento a margine
Da anni scrivo e
sostengo che il “mercato
delle APE Low cost” possa nascondere rischi notevoli, soprattutto a
carico dei venditori in primis.
Chiaramente, in
questa sentenza di Cassazione non si legge la chiamata in causa dei professionisti tecnici
incaricati nella progettazione, direzione lavori e certificazione energetica,
sarebbe stato interessante davvero leggere anche i profili di loro
responsabilità.
Per quel poco che
si legge dalla breve sentenza, si capisce che oltre ad una certa volontà o
consapevolezza del venditore, è ineluttabile la mancata diligenza del Direttore
Lavori e del tecnico che ha attestato la APE.
Non ci voleva la
Cassazione per capire rischi e responsabilità, quelle sono ben
note ai Professionisti tecnici che comunque certificano sistemi
Edificio-Impianto senza neppure fare un sopralluogo, facendo artifici più o
meno “fantasiosi”, se così posso definirli.
Sicuramente molti
venditori/compratori di immobili, leggendo questo articolo e la sentenza,
inizieranno a porsi il problema del rischio, per non parlare dei costruttori.
Dalla sentenza si
intuisce che le prestazioni energetiche effettive non siano rispondenti a
quelle di progetto, sicuramente più severe e migliori.
Tradotto con un
esempio: probabilmente il venditore ha venduto un immobile in classe energetica
C quando in verità si trova in classe F.
In questo caso,
oltre alla ipotesi di truffa (che scatta quando è provato che il venditore sia consapevole della non
rispondenza), scatta ovviamente la richiesta di risarcimento danni
per deprezzamento permanente dell’immobile sul piano del valore commerciale.
E’ presto per
sbilanciarsi sul fatto che tale ipotesi possa costituire “aliud pro alio”, cioè
una compravendita di un immobile completamente diverso e inutilizzabile per i
fini a cui è destinato; certamente è questa sentenza rappresenta, e
rappresenterà sicuramente un forte segnale di allerta.
Sarà interessante
seguire gli sviluppi relativi al prosieguo del processo rinviato al giudice
competente.
(fonte:
studiotecnicopagliai.it)
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