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martedì 14 maggio 2019

RISTRUTTURAZIONI CON RISPARMIO ENERGETICO, COSA ACCADE SE NON SI INVIANO I DATI ALL'ENEA ?


La trasmissione dei dati all’Enea degli interventi edilizi e tecnologici che beneficiano del bonus ristrutturazioni ma comportano anche risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili, seppure obbligatoria per il contribuente, non fa venir meno, se non effettuata, il diritto al bonus, dal momento che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda all’adempimento.
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 46/E del 18 aprile 2019, con cui risponde alla richiesta in merito alle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione dei dati sui lavori. 
Lavori edilizi con risparmio energetico: la questione dell’invio dati all’Enea
La ‘questione’ dell’invio dei dati all’Enea nasce con la Legge di Bilancio 2018 che ha introdotto l’obbligo di inviare all’Enea, a partire dal 1° gennaio 2018, una comunicazione legata alla detrazione del 50% sugli interventi di ristrutturazione edilizia che consentono anche di conseguire un risparmio energetico e all’acquisto di elettrodomestici, con l’obiettivo di monitorare il risparmio energetico che può derivare da un intervento di ristrutturazione.
L’invio va effettuato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, attraverso il sito web dedicato.
La norma, però, ha creato alcuni dubbi circa la rilevanza fiscale della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, all’eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 in caso di mancato o tardivo adempimento.

Ristrutturazioni con risparmio energetico: ecco cosa accade in caso di mancata trasmissione all’Enea

Il ministero dello Sviluppo economico ha espresso l’avviso, condiviso dalle Entrate, che l’invio all’Enea delle informazioni, seppure obbligatorio per il contribuente, non determina, se non effettuato, la perdita del diritto alla detrazione, in virtù del fatto che non è prevista alcuna sanzione nel caso non vi si provveda.
Infatti, il DM 41/1998, con il quale è stato adottato il regolamento recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia, stabilisce gli adempimenti da effettuare ai fini dell’agevolazione; in particolare, l’articolo 4 elenca i casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni all’Enea, prevista dall’articolo 16, comma 2-bis, Dl 63/2013; in più, la perdita del diritto alla detrazione, in caso di mancata o tardiva trasmissione, non è prevista neanche dallo stesso articolo 16.
Pertanto, conclude la risoluzione, in assenza di una specifica previsione normativa, l’omesso o tardivo invio delle informazioni non fa perdere il diritto alle detrazioni.
(fonte:edilportale.com)




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