Il Decreto Dirigente Unità
Organizzativa, 23 ottobre 2012 n. 9433 prevede che a partire dal 1°
marzo 2013 l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) acquista
efficacia con l’inserimento nel sistema informativo regionale, di cui
all’Art. 9, comma 3 bis della L. R. 13 Dicembre 2006, n. 24, del file di
interscambio dati e del file PDF relativi all’ACE stesso, entrambi
firmati digitalmente.
Si raccomanda
al certificatore, al fine di consentire al proprietario dell’edificio di
disporre di un ACE idoneo originale, di consegnare a quest’ultimo, il
file .PDF dello stesso firmato digitalmente e una copia cartacea dello
stesso file, corredata da un atto notorio (ex artt 19 e 47 DPR 445/2000)
in cui lo stesso certificatore dichiara che tale copia è conforme al
file .PDF inserito nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER) e
firmato digitalmente. In tal modo il proprietario dispone anche di una
copia cartacea conforme all’originale. L’Organismo di accreditamento, al
fine dell’acquisizione degli ACE firmati digitalmente, garantisce
l’accesso al CEER ai Comuni e ai notai che hanno richiesto e ottenuto
l’accreditamento. Pertanto, nel caso in cui occorra produrre l’ACE in
originale al funzionario del Comune o al notaio, entrambi potranno
estrarre direttamente il file .PDF dal CEER. Ciò consente loro di
dichiarare conforme all’originale anche copie cartacee dello stesso .PDF
dell’ACE.
Copia cartacea dell’ACE
firmato ma non dichiarato conforme all’originale potrà essere utilizzata
tutte le volte in cui non sarà necessario produrre il documento in
originale o in copia conforme.
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