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martedì 5 marzo 2013

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DIVENTA UN ATTO PUBBLIVO

La certificazione energetica dell'edificio diventa un atto pubblico



Certificatori qualificati, indipendenti e assolutamente imparziali, lontani da possibili conflitti di interesse nella certificazione energetica degli edifici. E con l'assunzione della piena responsabilità anche in ambito penale di
quanto certificato: l'attestato di certificazione energetica avrà valenza di atto pubblico, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, con responsabilità diretta del tecnico abilitato che sottoscrive il documento.

Sono questi principi cui si ispira il regolamento che il Governo vuole approvare venerdì prossimo al Consiglio dei ministri per chiudere definitivamente la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per il mancato recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2002/91/Ce sul rendimento energetico in edilizia. Il provvedimento si completa con l'altro regolamento sulle ispezioni e i controlli degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione estiva (si veda il servizio "Riscaldamento, ecco le le nuove regole su controlli e ispezioni") che sarà approvato sempre venerdì prossimo a
Palazzo Chigi. La sola eliminazione nel novembre scorso della possibilità di autocertificare l'efficienza energetica dell'edificio, infatti, non era stata ritenuta sufficiente dalla Commissione europea per sanare la posizione di inadempienza alle regole Ue dell'Italia. Il tutto, come ha preteso l'Economia, a invarianza di gettito e di oneri per le casse dello Stato. In sostanza le amministrazioni dovranno provvedere con risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili sulla base delle leggi oggi in vigore.

Chi può rilasciare la certificazione
la certificazione, così come dispone l'articolo 2 del nuovo regolamento, potrà essere rilasciata esclusivamente da un
tecnico abilitato, da enti pubblici e organismi di diritto pubblico che operano nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile e impiantistica connessa, da organismi pubblici e privati che svolgo ispezioni nel settore, nonché da società di servizi energetici (Esco) .

I tecnici abilitati dovranno essere in possesso di titoli specifici e lauree nel settore tecnologico, essere iscritti a ordini e collegi professionali ed essere autorizzati all'esercizio della professione relativa alla costruzione di edifici e relativi impianti. In caso di assenza di competenze specifiche in alcuni campi il "certificatore" si dovrà fare affiancare da un altro tecnico abilitato. Il gruppo potrà così garantire la necessaria competenza in tutti i settori in cui è chiamato ad
operare. Altro requisito indispensabile è l'aver partecipato a corsi di formazione e aggiornamento. Il decreto prova così ad ampliare la platea di riferimento ad architetti, ingegneri, geometri periti industriali, enti pubblici e gli organismi privati che svolgono attività di certificazione, con l'obietivo di ridurre anche i costi delle certificazioni.

Al bando ogni conflitto di interessi
L'indipendenza e l'imparzialità dovranno essere "certificate" dallo stesso soggetto abilitato al rilascio del documento
di efficienza energetica. L'articolo 3 del provvedimento, infatti, stabilisce che all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, i soggetti abilitati dovranno dichiarare l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi che nel caso di un edificio di nuova costruzione viene espressa con il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o ancora, anche per edifici già esistenti, con il coinvolgimento con i produttori di materiali o componenti. In nessun caso poi ci dovrà essere un rapporto di parentela, dal coniuge fino al quarto grado.

La certificazione energetica diventa un atto pubblico

Attenzione alle false attestazioni.

Con l'articolo 4 del nuovo regolamento l'attastato di certificazione diventa un atto pubblico e come tale scatta la responsabilità diretta del tecnico abilitato che firma l'atto. In sostanza anche per la certificazione energetica degli edifici si potrà essere condannati per falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica utilità>> con la reclusione fino a un anno e una multa da 51 a 516 euro, così come prevede l'articolo 481 del codice penale.

Le funzioni di Regioni e province autonome
In primo luogo il regolamento all'esame venerdì prossimo di Palazzo Chigi prevede espressamente che le disposizioni sull'abilitazione e la qualificazione dei soggetti abilitati alla certificazione si applicheranno soltanto alle regioni e alle province autonome che non hanno ancora recepito la direttiva n. 91 del 2002 sull'efficienza energetica in edilizia. Inoltre nel disciplinare la materia nell'interesse soprattutto degli utenti gli enti territoriali dovranno adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati nel rispetto delle regole comunitarie, promuovere iniziative di formazione e orientamento dei soggetti certificatori, monitorare il sistema di certificazione, predisporre un sistema di accertamento della correttezza della qualità dei servizi di certificazione. Ai fini dei controlli le regioni potranno procedere all'accertamento documentale degli attestati e alla verifica delle procedure adottate, nonché valutare la congruità e coerenza dei dati di progetto e diagnosi, effettuare ispezioni delle opere o dell'edificio.



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