Criteri per il riconoscimento della
funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di
equipararle a volumi tecnici.
È questa la novità contenuta
nell'Allegato alla Deliberazione n. 1216 del 10 gennaio 2014, con la
quale la Giunta regionale della Lombardia ha aggiornato la propria
disciplina in materia di efficienza e certificazione energetica degli
edifici, al fine di recepire le disposizioni nazionali introdotte con
il DPR n. 75/2013 e con la Legge 90/2013, di conversione del decreto
legge n. 63/2013.
I criteri
L'Allegato alla Delibera dispone che ai
soli fini di cui alla Legge Regionale 39/2004, art. 4 comma 4, le
serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all'edificio,
opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre
rientrano nella casistica dei “volumi tecnici”, non computabili
ai fini volumetrici, se sono congiuntamente rispettati i seguenti
criteri:
a) La superficie netta in pianta della
serra bioclimatica o della porzione di serra sia inferiore o uguale al 15% della superficie utile di
ciascun subalterno a cui è collegata; la possibilità di realizzare
una serra bioclimatica o una loggia addossata o integrata
all’edificio, di superficie maggiore a quella sopra indicata, è
ammessa solo qualora l’ampliamento relativo alla superficie che
eccede il suddetto limite sia consentito dallo strumento urbanistico
locale, fatto salvo il versamento, per la sola parte eccedente, degli
oneri di urbanizzazione e dei contributi previsti dalle norme
edilizie vigenti;
b) La serra consenta una riduzione,
documentata nella relazione tecnica di cui all’Allegato B della DGR
VIII/5018 e s.m.i., pari ad almeno il 10% del fabbisogno di energia
primaria per la climatizzazione invernale o il riscaldamento di
ciascun subalterno a cui è collegata; tale riduzione non è
richiesta qualora la realizzazione della serra bioclimatica avvenga
nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia che
coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell’intero
edificio a cui è addossata o integrata e siano, di conseguenza,
rispettati i requisiti di cui al punto 7 della dgr 8745/2008;
c) La serra sia provvista di opportune
schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili e apposite aperture
per evitarne il surriscaldamento estivo;
d) La serra non deve essere dotata di
impianto di riscaldamento né di raffrescamento;
e) La superficie disperdente della
serra sia costituita per almeno il 50% da elementi trasparenti.
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