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giovedì 23 gennaio 2014

APPROPOSITO DI LEGGE DI STABILITA'...RIBADIAMO CHE...

Decorrenza obbligo A.P.E...
E’ modificata la decorrenza stabilita dall’art. 6, comma 3-bis, DL n. 63/2013 (c.d. “Decreto Energia”), dell’obbligo, previsto a pena di nullità, di allegare l’APE (attestato di prestazione energetica) ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito nonché ai contratti di locazione.

In particolare l’obbligo (in origine previsto dal 6.6.2013) è ora ancorato alla data di entrata in vigore del Decreto di adeguamento delle Linee guida di certificazione energetica degli edifici, da emanare con un apposito DM.
Per i contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione deve essere inserita la clausola con cui l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, dell’Ape. Una copia dell’Ape deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000, ridotta a un minimo di euro 1.000 a un massimo di euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari, sanzione ulteriormente ridotta alla metà se la locazione non eccede i 3 anni.



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