RINNOVABILI OBBLIGATORI PER EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE...
L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 03/03/2011 n. 28
segna un passaggio fondamentale verso un approccio strutturale che
possa sviluppare una volta per tutte importanti sinergie tra il mondo
delle rinnovabili e quello delle costruzioni.
Infatti, l'articolo 11 del già citato Decreto impone, per gli edifici
di nuova costruzione e per quelli esistenti che subiscono interventi
rilevanti di ristrutturazione, l'obbligatorietà di installazione di
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Decreto è
attuativo della direttiva UE 2009/28/CE
sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili. Tale
direttiva chiedeva agli Stati membri, appunto, di stabilire termini di
obbligatorietà di integrazione delle rinnovabili nel campo edilizio a
partire dal 1° Gennaio 2012 ed entro la fine del 2014. Ci rallegriamo,
in questo caso, che l'Italia non abbia aspettato l'ultimo istante per
mettersi in regola, applicando una norma che può essere importante nel
sostenere due settori colpiti sia dalla crisi, sia dalle ultime scelte
di tagli operate dal Governo (dal Quinto Conto Energia al taglio sulle
detrazioni fiscali).
L'installazione degli impianti dovrà avere come obiettivo la
copertura dei consumi di elettricità, calore e raffrescamento degli
edifici.
In particolare gli impianti dovranno essere progettati e realizzati per:
- Provvedere alla copertura del 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria;
- provvedere alla copertura del 20% del fabbisogno energetico totale dell'edificio, se la richiesta del titolo edilizio è stata presentata a partire dal 31 maggio 2012 e fino al 31 dicembre 2013;
- provvedere alla copertura del 35% del fabbisogno energetico totale, se la richiesta del titolo viene presentata tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2016;
- provvedere alla copertura del 50% del fabbisogno energetico totale, se la richiesta del titolo edilizio viene presentata a partire dal 1° gennaio 2017.
Nei centri storici tali percentuali sono ridotte del 50% e viene
concessa alle Regioni la possibilità eventuale di aumentare tali quote
percentuali. Il non rispetto di tali obblighi comporterà il non rilascio
del titolo edilizio.
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