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lunedì 6 agosto 2012

RINNOVABILI OBBLIGATORI

RINNOVABILI OBBLIGATORI PER EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE...

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 03/03/2011 n. 28 segna un passaggio fondamentale verso un approccio strutturale che possa sviluppare una volta per tutte importanti sinergie tra il mondo delle rinnovabili e quello delle costruzioni. 

Infatti, l'articolo 11 del già citato Decreto impone, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli esistenti che subiscono interventi rilevanti di ristrutturazione, l'obbligatorietà di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Decreto è attuativo della direttiva UE 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili. Tale direttiva chiedeva agli Stati membri, appunto, di stabilire termini di obbligatorietà di integrazione delle rinnovabili nel campo edilizio a partire dal 1° Gennaio 2012 ed entro la fine del 2014. Ci rallegriamo, in questo caso, che l'Italia non abbia aspettato l'ultimo istante per mettersi in regola, applicando una norma che può essere importante nel sostenere due settori colpiti sia dalla crisi, sia dalle ultime scelte di tagli operate dal Governo (dal Quinto Conto Energia al taglio sulle detrazioni fiscali). 

L'installazione degli impianti dovrà avere come obiettivo la copertura dei consumi di elettricità, calore e raffrescamento degli edifici.

In particolare gli impianti dovranno essere progettati e realizzati per:

  1. Provvedere alla copertura del 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria;
  2. provvedere alla copertura del 20% del fabbisogno energetico totale dell'edificio, se la richiesta del titolo edilizio è stata presentata a partire dal 31 maggio 2012 e fino al 31 dicembre 2013;
  3. provvedere alla copertura del 35% del fabbisogno energetico totale, se la richiesta del titolo viene presentata tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2016;
  4. provvedere alla copertura del 50% del fabbisogno energetico totale, se la richiesta del titolo edilizio viene presentata a partire dal 1° gennaio 2017.

Nei centri storici tali percentuali sono ridotte del 50% e viene concessa alle Regioni la possibilità eventuale di aumentare tali quote percentuali. Il non rispetto di tali obblighi comporterà il non rilascio del titolo edilizio.

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