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lunedì 8 ottobre 2012

STOP ALLE AUTODICHIARAZIONI

Certificazione energetica: stop all’autodichiarazione in classe G

Non sarà più consentito ai proprietari di edifici energivori autocertificare la classe energetica G. La novità è contenuta in una bozza di decreto ministeriale che sarà emanato nelle prossime settimane.
Il decreto si è reso necessario per rimediare alla procedura di infrazione a carico dell’Italia aperta dalla Commissione Europea per incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

La UE ha contestato, in particolare, la possibilità - prevista dalle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici (
DM 26 giugno 2009) - per i proprietari di immobili con scarse prestazioni energetiche, di autodichiarare la classe più bassa (la G) al momento del trasferimento inmmobiliare. Secondo la Commissione Europea, questa opzione vìola l’art. 7, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2002/91/CE (leggi tutto).

Le Linee guida, ad oggi, consentono al proprietario dell’edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, di scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso un’autodichiarazione in cui afferma che l’edificio è di
classe energetica G e che i costi per la sua gestione energetica sono molto alti.

Con le modifiche alle Linee guida, apportate dalla bozza di Decreto, l’autodichiarazione potrà essere sostituita con una delle
procedure di certificazione semplificate già definite dalle stesse Linee guida, e cioè il software gratuito Docet predisposto da Enea e Cnr (Allegato A, paragrafo 5.2, punto 2) e la procedura semplificata di cui all’Allegato A, paragrafo 5.2, punto 3.

A seguito della cancellazione della possibilità di autodichiarare la classe G, la bozza di decreto dettaglia maggiormente la casistica degli
edifici esentati dall’obbligo di certificazione energetica, escludendo quelli per i quali è tecnicamente impossibile o non significativo effettuarla (box, cantine, autorimesse, depositi, ecc.), i ruderi e gli scheletri strutturali.

Sono poi meglio specificati i ruoli degli enti tecnici, CTI, Enea, Cnr, per la qualificazione dei
software commerciali per il calcolo della prestazione energetica, ed è stata dettagliata la forma dei sistemi di calcolo di riferimento nazionale che i suddetti enti devono rendere disponibile.

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