L’APE non solo cambia il suo aspetto formale, in
termini di format e di informazioni contenute, ma anche in ragione delle significative
modifiche apportate alle norme UNI 11300 e di due importanti strumenti
regolatori e di valutazione di calcolo per adeguarsi:
- alle nuove Linee Guida alla Certificazione energetica;
- ai Requisiti prestazionali degli edifici, modificati rispetto al decreto 59/2009
In attuazione dell’articolo 5 della legge 90, che è la
conversione in legge del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 - cd. Decreto fare -
che ha aggiornato il d.lgs 192/2005, sono previste entrare in vigore dal 1
Agosto 2015 (il termine originariamente previsto era 1° luglio, ma la lentezza
nell'emanazione del decreto ha costretto a spostare, nella bozza diffusa, la
data di entrata in vigore) e sostituiranno le attuali Linee Guida alla
certificazione energetica (DM 26/06/2009).
Il certificatore energetico per svolgere la propria
funzione dovrà necessariamente valutare in modo più dettagliato rispetto al
passato diversi aspetti che concorrono all’efficienza energetica del sistema
edificio-impianto. Questi riguardano: l’involucro opaco e quello trasparente,
gli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, gli impianti a fonti
rinnovabili, tutti gli altri impianti che consumano energia.
Le nuove procedure, modalità e parametri di calcolo
Sarà ora necessario, oltre che tener conto delle UNI
TS 11300 nelle nuove versioni entrate in vigore il 2 ottobre 2014, anche delle
parti 3 e 4 delle UNI TS 11300.
Dove le nuove parti 1 e 2 della norma riguardano il
calcolo del fabbisogno termico dell'involucro e la valutazione del fabbisogno
di energia primaria per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria. Rimangono
invariate invece la parte 4 emanata nel 2012 che riguarda gli impianti a fonti
rinnovabili e la parte 3 che definisce le procedure per la valutazione del
fabbisogno per gli impianti di climatizzazione estiva.
Le principali innovazioni rispetto alla normativa che
è stata sino ad oggi in vigore riguardano:
- Durata delle stagioni di riscaldamento e raffrescamento
- Valutazione della ventilazione effettiva e di riferimento
- Fabbisogno di energia termica per umidificazione e deumidificazione
- Calcolo dell'ombreggiamento
- Temperatura degli edifici confinanti climatizzati
- Calcolo degli apporti solari
- Calcolo analitico dei ponti termici
Non sono più accettati: il metodi di calcolo della
dispersione con metodo forfettario da tabelle il e il calcolo dei ponti termici
mediante abachi
- Sono accettati esclusivamente i seguenti metodi di calcolo:
- Calcolo analitico dei ponti termici mediante atlanti conformi alla UNI EN ISO
- Calcolo analitico dei ponti termici e valutazione della trasmittanza lineica mediante metodi agli elementi finiti.
- Calcolo del fabbisogno di ACS:va valutato mediante la nuova UNI TS 11300-2:2014
- L'indice del fabbisogno energetico per illuminazione
- Calcolo del fabbisogno energetico per il servizio di ventilazione
- Calcolo delle perdite di distribuzione in circuiti ad aria
- Calcolo del carico aggiuntivo per presenza di unità di trattamento aria
Le novità più evidenti per i certificatori energetici,
oltre al format e cioè all’aspetto del certificato, sono ovviamente quelle
relative ai contenuti; in particolare in relazione a:
- la classe energetica dell'immobile che viene determinata in base all'indice di prestazione energetica globale dell'edificio per tutti i servizi presenti: climatizzazione invernale, acqua calda sanitaria, climatizzazione estiva, ventilazione, illuminazione, impianti a Fonti Rinnovabili.
- L'indice di prestazione viene espresso in energia primaria non rinnovabile e sono comunque introdotti gli indici di prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile.
- le classi energetiche saliranno da sette a dieci, A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G e nel caso di edificio a energia quasi zero occorrerà spuntare una casella apposita
- La scala delle classi di efficienza energetica è totalmente differente: i limiti tra le classi non sono più legati al fattore di forma dell'edificio, ma vengono calcolati in funzione dell'indice di prestazione globale dell'edificio di riferimento Epgl(dal 2019 per gli edifici pubblici e dal 2021 per gli altri).
- verrà istituito un catasto energetico unico nazionale, il sistema informativo nazionale APE (SIAPE), in cui verranno raccolti tutti gli attestati di prestazione energetica, anche quelli delle regioni che hanno una propria legislazione in materia.
Al termine della certificazione energetica si dovrà
dare evidenza delle opportunità legate all'esecuzione di diagnosi energetiche e
ad interventi di riqualificazione energetica. A questo riguardo, per dare una
mano al certificatore è previsto che entro 180 giorni dall’entrata in vigore
del decreto, l’Enea metta online sul proprio sito indicazioni sulle tecnologie
utili al miglioramento della prestazione energetica degli edifici (e relativi
costi) e sugli incentivi nazionali e regionali.
Requisiti prestazionali degli edifici
Anche per i progettisti, e quindi anche per coloro che
certificano edifici di nuova costruzione e per ristrutturazioni importanti,
verrà emanato un apposito decreto che sostituirà l'attuale DPR 59/09 per la
determinazione dei requisiti minimi, il calcolo delle prestazioni energetiche e
l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici.
In caso di nuova costruzione e di ristrutturazione
importante, i requisiti minimi sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di
riferimento, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche; le
classi non si basano più su classi ed indici predefiniti, ma su valori di volta
in volta definiti in relazione alle caratteristiche dell'edificio che si sta
progettando. In pratica l'edificio reale soggetto a certificazione APE, viene
confrontato con lo stesso edificio se fosse dotato di involucro e impianti in
base ai requisiti minimi fissati dalla legge 90. Per cui, l’edificio di
riferimento avrà caratteristiche geometriche, ubicazione, orientamento,
destinazione d’uso uguali all’edificio reale, ma caratteristiche termiche e
parametri energetici di riferimento determinate dalla legge.
Verranno definiti fattori di conversione in energia
primaria rinnovabile e non rinnovabile da utilizzare nel calcolo dei rispettivi
indici.
Il fabbisogno energetico annuale globale si calcola
per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile.
Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno
del confine del sistema, e si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici
e l'energia rinnovabile prodotta on site, per vettore energetico e fino a
copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato.
In caso di nuova costruzione, il progettista deve
evidenziare i risultati della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale
ed economica per l'utilizzo di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i
quali, i sistemi a fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione,
teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore.
Vengono definite le tipologie di intervento e
diversificati gli schemi per la relazione tecnica in caso di nuova costruzione,
ristrutturazione rilevante o interventi di riqualificazione energetica.
Viene prevista la diagnosi energetica obbligatoria nel
caso di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici con potenza
termica nominale maggiore o uguale a 100 kW.
Il decreto introduce anche la definizione di edificio
ad energia quasi zero (ZEB)nel rispetto della direttiva 2010/31/UE: entro il 31
dicembre 2018 gli edifici pubblici ed in generale dal 1 gennaio 2021 tutti gli
edifici di nuova costruzione dovranno essere edifici ad energia quasi zero.
L’aggiornamento del certificatore energetico e del
progettista
La piccola “rivoluzione” delle regole da seguire, per
il certificatore e per il progettista, sarà a breve tradotta dalle software
house in aggiornamenti dei loro prodotti.
Ma anche quando le software house avranno aggiornato i
software per la certificazione energetica, rendendoli conformi alle nuove Linee
Guida e alle nuove UNI11300, è opportuno che i certificatori energetici che
utilizzano questi software abbiano consapevolezza della rivoluzione nei
procedimenti di calcolo delle prestazioni energetiche di edifici e impianti,
perché essi dovranno sapere come fornire al sw: assunzioni di base, condizioni
al contorno, profili dei carichi per la corretta applicazione e per la
validazione di metodi per il calcolo sia delle prestazioni energetiche in
regime dinamico degli edifici, sia della definizione dei carichi termici di
progetto estivi e invernali", ecc.
(fonte: casaeclima.com)
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