Non più il 1° luglio ma il 1° agosto 2015 entrerà in
vigore il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che riscrive la
normativa sull’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Lo slittamento è
contenuto in una nuova bozza del provvedimento, che i Ministeri
competenti stanno ancora perfezionando prima della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.
Altra novità rispetto alla bozza precedente è
l’esplicito richiamo all’articolo 15 del Dlgs 192/2005, relativo alle sanzioni
a carico del certificatore (multa da 700 a 4.200 euro per un APE non
corretto), del direttore dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata
presentazione dell’APE al Comune), del costruttore/proprietario (multa da 3.000
a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi,
ristrutturati, messi in vendita o in affitto).
APE nazionale e 10 classi energetiche
Restano invece confermati tutti gli altri contenuti
delle nuove Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione
energetica degli edifici, che sostituiranno quelle per la certificazione
energetica emanate con il DM 26 giugno 2009.
Ci sarà un APE unico per tutto il territorio
nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, al quale le Regioni
dovranno adeguarsi entro due anni. Il nuovo APE dovrà contenere la prestazione
energetica globale dell’edificio, sia in termini di energia primaria totale
che di energia primaria non rinnovabile. Le classi energetiche passano
da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore).
Sopralluogo APE e annunci immobiliari
Il certificatore che redige l’APE “deve effettuare
almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di
attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua
predisposizione”. Gli annunci di vendita e locazione dovranno essere
redatti secondo uno schema che uniforma le informazioni sulla qualità
energetica degli edifici.
(fonte:edilportale.com)
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