OFFERTA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

domenica 30 giugno 2013

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA, CHIARIMENTI DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


Per certificare le prestazioni energetiche degli edifici si utilizza già da adesso l'APE - attestato di prestazione energetica, che, in attesa della definizione dei nuovi criteri di calcolo, deve seguire la normativa attualmente vigente, e quindi il DPR 59/2009 e le specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note. 
A chiarirlo è stato il ministero dello Sviluppo economico che ha emanato una circolare di chiarimento. L'atto ministeriale era necessario per sciogliere i dubbi emersi con l'emanazione e l'entrata in vigore del decreto legge 4 giugno 2013, n.63, con il quale l'attestato di certificazione energetica (ACE) è stato sostituito dall'attestato di prestazione energetica (APE), al fine di recepire i criteri indicati nella direttiva 2010/31/UE.
La metodologia di calcolo dell'APE sarà definita da appositi decreti, la cui emanazione è affidata al ministero dello Sviluppo economico. Fino ad allora l'attestato cambia solo nome (da ACE ad APE) ma continueranno ad essere utilizzate le procedure e le metodologie di calcolo fino ad ora utilizzate.
Siamo cioè nel periodo transitorio definito dal decreto legge 63/2013. In questo lasso di tempo, che intercorre quindi dall'entrata in vigore del decreto alla emanazione delle nuove metodologie che andranno a recepire la direttiva 2010/31/Ue, si continuerà a certificare le prestazioni energetiche come si faceva prima. I riferimenti normativi continuano ad essere i DPR emanati in attuazione del decreto legislativo 192/2005, in particolare il DPR 2 aprile 2009, n.59  e le specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note.
Difatti, il DPR 59/2009 sarà abrogato solo con l'entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di calcolo. Ciò - chiarisce la circolare - con l'evidente finalità di non creare vuoti normativi. Naturalmente, nelle Regioni in cui si è provveduto ad emanare disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE, si continuerà ad applicare la normativa regionale in materia, sempre fino all'emanazione dei nuovi decreti.




venerdì 28 giugno 2013

NUOVE REGOLE....

Nuove regole e nuove norme sono entrate in vigore pochi giorni fa per la certificazione energetica degli immobili, che è necessaria sia per le unità immobiliare messe in vendita che per quelle proposte in locazione. Il Governo, lo scorso 6 giugno, ha recepito una direttiva delle comunità europea ed emanato un Decreto legge che rende uguali a livello nazionale le disposizioni e fissa nuovi requisiti, vengono inoltre stabilite nuove e sostanziose sanzioni per chi deciderà di non rispettare queste nuove norme. 
Nel momento in cui si stia realizzando una trattativa privata di vendita o di affitto sarà responsabilità del venditore o del locatario mettere a disposizione il certificato e al momento della stipula del contratto dovrà venire inserita una clausola in cui si garantisce la presa visione del certificato; qualora si tratti di un’immobile di nuova costruzione sarà necessario che il costruttore produca il certificato insieme all’attestazione di fine lavori.
Sul fronte degli operatori incaricati della certificazione, per i quali fino ad ora la situazione è stata diversa da regione a regione, si prospetta finalmente un nuovo decreto, che dovrà essere definito dal Ministero dello Sviluppo Economico, e che stabilirà un unico modello valido in tutto il Paese e che sarà necessario anche per tutte le Regioni e le Province autonome.
In qualsiasi modalità di annuncio di affitto o vendita dovrà essere riportato sia l’Indice di Prestazione e la classe energetica della singola unità abitativa e dell’immobile nel suo complesso pena una sanzione amministrativa che varia dai cinquecento ai tre mila  euro.

venerdì 21 giugno 2013

1000 CLASSI A+ IN LOMBARDIA

Nel mese di marzo si è concluso con il raggiungimento di un importante traguardo nel settore dell’efficienza energetica in edilizia, in un momento in cui il tema riveste carattere di centralità nelle politiche europee e nazionali per la sostenibilità energetica e la spinta alla green economy.

In Lombardia infatti è stata superata la soglia del migliaio di edifici certificati secondo la classe energetica più performante, la “A+”, la tipologia di classe che meglio identifica il concetto di Edificio a Energia Quasi Zero introdotto dalla Direttiva Europea 2010/31/UE, che diverrà cogente nella nostra regione a partire dal 2016.

I dati derivano dal Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER), sviluppato e gestito da Finlombarda S.p.A. Il Catasto è lo strumento informativo che contiene i dati di dettaglio della prestazione energetica dei sistemi edificio/impianto sottoposti a certificazione.

L’analisi delle informazioni registrate negli Attestati di Certificazione Energetica (ACE) mostra come oltre la metà degli immobili lombardi certificati ricada nella classe “G”, per effetto dell’obsolescenza del parco edilizio. Molto positivo risulta tuttavia il trend di crescita del numero di edifici ad alte prestazioni energetiche, soprattutto nel contesto di congiuntura critica che vive il mercato edilizio, a testimonianza del radicale cambiamento che la certificazione energetica ha portato nella cultura della progettazione e della costruzione degli edifici in così pochi anni. In Lombardia si contano oggi oltre 6.200 classi A e circa 44.000 classi B.

Circa il 90% di questi 1.000 casi di eccellenza energetica ha carattere abitativo, mentre il 10% è rappresentato da edifici con destinazione d’uso non residenziale, con prevalenza di immobili destinati ad uffici, attività commerciali e industriali. Lo stesso campione si distribuisce nelle province lombarde evidenziando una maggiore concentrazione quelle nelle aree più popolose, ossia la provincia di Milano con il 25% dei casi, quella di Brescia con il 21% e quella di Bergamo con il 14%.

Le peculiarità di una selezione di 29 esempi virtuosi sono state ampiamente analizzate nel volume “LombardiA+: l’edilizia a consumo quasi zero in Lombardia”, il primo repertorio di edifici in classe A+ e A, realizzato da Finlombarda S.p.A., nelle sue funzioni di Organismo regionale di accreditamento per la certificazione energetica, con il contributo scientifico del Dipartimento BEST del Politecnico di Milano.

Il repertorio raccoglie una pluralità di tipologie edilizie e destinazioni d’uso, che spaziano dalla scuola alla residenza, dal centro direzionale all’edificio industriale, ed è in costante ampliamento grazie all’attiva collaborazione dei numerosissimi certificatori lombardi, dei professionisti e dei proprietari che contribuiscono a fare della promozione dell’efficienza energetica una leva di valorizzazione del patrimonio edilizio.

(fonte www.cened.it)



lunedì 17 giugno 2013

CERTIFICAZIONE ENERGETICA: DA OGGI DIVENTA A.P.E., COSA CAMBIA

Certificazione Energetica, l’ACE cambia nome e diventa APE. Ecco le novità:
 
Attestato di prestazione energetica. Cosa cambia? A partire dalla data odierna, 6 giugno 2013, l’obbligo di certificazione delle prestazioni degli edifici diventa più stringente: per vendere o affittare un immobile il proprietario deve esibire un certificato di efficienza energetica della struttura, pena pesanti sanzioni. E’ quanto prevede il decreto n. 63 del 4 giugno 2013 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013 – che, oltre a contenere le proroghe degli “ecobonus” (50% e 65%) recepisce la direttiva 2010/31UE sulle prestazioni energetiche degli edifici e prevede edifici a “energia quasi zero” a partire dal 2018 per le PA e dal 2021 per i privati.
Tutti gli immobili dovranno quindi essere in possesso dell’APE: esso dovrà essere rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, sarà obbligatorio per le nuove costruzioni, mentre per quelle esistenti verrà richiesto solo nel caso di vendita o nuovo affitto. Il documento avrà una durata di 10 anni dalla data dell’emissione e dovrà essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la classe energetica dell'immobile. Il decreto prevede inoltre che il certificato di prestazione energetica dovrà contenere anche dei suggerimenti per il miglioramento delle condizioni energetiche dell'immobile, al fine di ricorrere anche agli incentivi offerti dalla legge, quali il 50% e il nuovo 65%.

Le uniche eccezioni – non sottoposte all’obbligo di APE - riguardano edifici e monumenti protetti, luoghi esclusivi di culto e attività religiose, costruzioni temporanee per destinazione d'uso uguale o inferiore a due anni, edifici o parti di edifici isolati con meno di 50 m2 e edifici usati meno di 4 mesi all'anno.

E’ bene precisare però che non tutti dovranno rifare l’analisi energetica del proprio edificio. L’obbligo di dotare la struttura dell’Attestato di prestazione energetica viene meno dove sia già disponibile l’ACE in corso di validità e rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

Chi invece non si adegua alle nuove regole dovrà pagare multe salate: da 700 a 4.200 euro per il professionista abilitato che rilascia un attestato non conforme; da 1.000 a 6mila euro per il direttore dei lavori che non presenta al Comune l'asseverazione di conformità delle opere con la certificazione energetica; da 300 a 1.800 euro per il proprietario dell'immobile che non fornisce l'attestato energetico all'inquilino in affitto, da 3.000 a 18.000 euro in caso di vendita; da 500 a 3.000 euro per il “responsabile dell’annuncio” di vendita o locazione che non riporti i parametri energetici dell’immobile.