È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso Decreto-Legge 63/2013
per le misure energetiche nell’edilizia.
Tante le novità
contenute nel provvedimento, dalla proroga delle detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica e la ristrutturazione degli edifici,
all’introduzione di un bonus fiscale per l’acquisto di mobili, al recepimento
della Direttiva ‘Edifici a energia quasi zero’.
Vediamo nel
dettaglio le singole misure.
Detrazione 65%
per la riqualificazione energetica
La detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici sale dal 55% al 65% e varrà da oggi 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del DL 63/2013, e non dal 1° luglio 2013 come indicato nella bozza di DL) fino alla fine del 2013 per i privati, e fino a giugno 2014 per interventi sulle parti comuni dei condomìni o su tutte le unità immobiliari del condominio.
Sono esclusi gli impianti di riscaldamento e gli scaldacqua a pompa di calore e gli impianti geotermici, già agevolati dal Conto Termico. Restano confermate le altre tipologie di interventi, i beneficiari, i tetti massimi degli importi da portare in detrazione, la procedura di accesso al bonus e la ripartizione della detrazione in dieci rate annuali.
La detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici sale dal 55% al 65% e varrà da oggi 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del DL 63/2013, e non dal 1° luglio 2013 come indicato nella bozza di DL) fino alla fine del 2013 per i privati, e fino a giugno 2014 per interventi sulle parti comuni dei condomìni o su tutte le unità immobiliari del condominio.
Sono esclusi gli impianti di riscaldamento e gli scaldacqua a pompa di calore e gli impianti geotermici, già agevolati dal Conto Termico. Restano confermate le altre tipologie di interventi, i beneficiari, i tetti massimi degli importi da portare in detrazione, la procedura di accesso al bonus e la ripartizione della detrazione in dieci rate annuali.
Il DL
pubblicato in Gazzetta non contiene l’Allegato 1 relativo all’articolo
14, presente in una bozza circolata nei giorni scorsi, che fissava nuovi limiti
di trasmittanza termica, costi unitari massimi al mq, obbligo di installazione
di valvole termostatiche, e che aveva allarmato i costruttori di serramenti di Uncsaal.
Restano quindi in vigore i limiti di trasmittanza indicati nel DM 26 gennaio
2010.
Estensione del
bonus 65% agli interventi antisismici
Stando al Decreto-legge, la detrazione fiscale del 65% non si applica agli interventi di consolidamento antisismico, come auspicato nelle scorse settimane; tali interventi restano nell’elenco di quelli agevolabili al 50%. Tuttavia, i presidenti delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato si sono impegnati ad estendere la detrazione del 65% ai lavori di adeguamento antisismico, in sede di conversione in legge del DL.
Stando al Decreto-legge, la detrazione fiscale del 65% non si applica agli interventi di consolidamento antisismico, come auspicato nelle scorse settimane; tali interventi restano nell’elenco di quelli agevolabili al 50%. Tuttavia, i presidenti delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato si sono impegnati ad estendere la detrazione del 65% ai lavori di adeguamento antisismico, in sede di conversione in legge del DL.
Detrazione 50%
per le ristrutturazioni e ‘bonus mobili’
La detrazione fiscale del 50% delle spese per la ristrutturazione degli immobili è prorogata fino al 31 dicembre 2013. Sono confermati il tetto massimo di spesa di 96.000 euro e la ripartizione in dieci rate annuali.
La detrazione fiscale del 50% delle spese per la ristrutturazione degli immobili è prorogata fino al 31 dicembre 2013. Sono confermati il tetto massimo di spesa di 96.000 euro e la ripartizione in dieci rate annuali.
La detrazione
del 50% si applica anche all’acquisto dei mobili finalizzati all’arredo
dell’immobile ristrutturato, fino ad un massimo di spesa di 10.000 euro. La
procedura è la stessa delle ristrutturazioni.
Recepimento
della Direttiva ‘Edifici a energia quasi zero’
Il Decreto-legge recepisce la Direttiva europea 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia, la cosiddetta Direttiva “Edifici a energia quasi zero”. Modificando il Dlgs 192/2005, il DL introduce la nuova metodologia nazionale di calcolo e i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. I nuovi edifici dovranno essere “a energia quasi zero”, dal 31 dicembre 2018 quelli della Pubblica Amministrazione e dal 2021 quelli privati.
Il Decreto-legge recepisce la Direttiva europea 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia, la cosiddetta Direttiva “Edifici a energia quasi zero”. Modificando il Dlgs 192/2005, il DL introduce la nuova metodologia nazionale di calcolo e i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. I nuovi edifici dovranno essere “a energia quasi zero”, dal 31 dicembre 2018 quelli della Pubblica Amministrazione e dal 2021 quelli privati.
L'attestato di
certificazione energetica’ diventa "attestato di prestazione energetica",
da redigersi a cura di esperti qualificati e indipendenti; fornirà
raccomandazioni per il miglioramento delle performance energetiche e sarà obbligatorio
in caso di costruzione, vendita o locazione e per tutti gli immobili della
P.A. Importante il capitolo sulle sanzioni per i certificatori, i
direttori dei lavori e i proprietari.
Norme per la
qualificazione degli installatori di rinnovabili
Il Decreto-legge introduce la possibilità di qualificarsi come installatore e manutentore di impianti da fonti rinnovabili facendo valere l’esperienza lavorativa già svolta per almeno tre anni. Questo requisito si aggiunge agli altri, alternativi: diploma di laurea in materia tecnica specifica, diploma o qualifica di scuola superiore con specializzazione relativa al settore degli impianti, attestato di formazione professionale.
Il Decreto-legge introduce la possibilità di qualificarsi come installatore e manutentore di impianti da fonti rinnovabili facendo valere l’esperienza lavorativa già svolta per almeno tre anni. Questo requisito si aggiunge agli altri, alternativi: diploma di laurea in materia tecnica specifica, diploma o qualifica di scuola superiore con specializzazione relativa al settore degli impianti, attestato di formazione professionale.
Per quanto
riguarda l’obbligo di conseguire l’attestato, la bozza diffusa nei giorni
scorsi conteneva la proroga di un anno della scadenza. Invece, il DL 63/2013
pubblicato in Gazzetta elimina la decorrenza dell’obbligo, ma conferma
l’obbligo per Regioni e Province autonome di attivare i corsi di formazione
entro il 31 ottobre 2013.
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