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venerdì 13 settembre 2013

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) ENTRO DICEMBRE LA NUOVA PROCEDURA DI CALCOLO

“Per l'emanazione del decreto sulla nuova metodologia di calcolo dell'Ape e sui requisiti energetici minimi degli edifici dobbiamo attendere ottobre-novembre. Al massimo la prima decade di dicembre”.

Lo hanno rivelato tecnici del ministero dello Sviluppo economico, in risposta a un quesito presentato dal quotidiano ItaliaOggi sulla tempistica relativa all'emanazione dei decreti attuativi in merito all'aggiornamento della metodologia di calcolo dell'APE, l'attestato di prestazione energetica introdotto dal decreto legge n. 63/13 (convertito nella legge n. 90/13 in vigore dal 4 agosto) in sostituzione dell'ACE (Attestato di certificazione energetica), al fine del recepimento della direttiva 2010/31/UE.
Dunque, fino a novembre-dicembre si dovrà utilizzare la vecchia metodologia di calcolo per la redazione dell'Ape.
Occorre attendere l'ok della Commissione Ue
“Per il momento, il ministero dello sviluppo economico, dipartimento energia, ha stilato un rapporto che illustra i risultati dell'applicazione della metodologia di calcolo per le diverse tipologie di edifici; metodo messo a punto sulla base del regolamento della Commissione europea n. 244/2012 del 16 gennaio 2012. E proprio l'esecutivo Ue, in questi giorni, sta analizzando il report per comprenderne l'efficacia e l'aderenza alle norme dell'Unione”, spiegano Cinzia De Stefanis e Luigi Chiarello nell'articolo pubblicato in data odierna su ItaliaOggi.
I chiarimenti del Mise
Ricordiamo che con la circolare n. 12976 del 25 giugno 2013, il Mise ha precisato che fino all’emanazione dei decreti attuativi previsti dall’articolo 4 del D.L. 63/2013, si adempie alle prescrizioni del decreto stesso redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.
Inoltre, con la circolare del 7 agosto il ministero dello Sviluppo economico ha fatto salve le norme regionali anche se non hanno ancora recepito la direttiva 2010/31/UE: “Fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, sempre nelle more dell’emanazione dei decreti suddetti o dell’emanazione di norme regionali volte al recepimento della direttiva 2010/31/UE, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia.
 
 
 

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