“Per l'emanazione del decreto sulla nuova
metodologia di calcolo dell'Ape e sui requisiti energetici minimi degli
edifici dobbiamo attendere ottobre-novembre. Al massimo la prima decade
di dicembre”.
Lo hanno rivelato tecnici del ministero
dello Sviluppo economico, in risposta a un quesito presentato dal
quotidiano ItaliaOggi sulla tempistica relativa all'emanazione dei
decreti attuativi in merito all'aggiornamento della metodologia di
calcolo dell'APE, l'attestato di prestazione energetica introdotto dal decreto legge n. 63/13
(convertito nella legge n. 90/13 in vigore dal 4 agosto) in
sostituzione dell'ACE (Attestato di certificazione energetica), al fine
del recepimento della direttiva 2010/31/UE.
Dunque, fino a novembre-dicembre si dovrà utilizzare la vecchia metodologia di calcolo per la redazione dell'Ape.
Occorre attendere l'ok della Commissione Ue
“Per il momento, il ministero dello
sviluppo economico, dipartimento energia, ha stilato un rapporto che
illustra i risultati dell'applicazione della metodologia di calcolo per
le diverse tipologie di edifici; metodo messo a punto sulla base del
regolamento della Commissione europea n. 244/2012 del 16 gennaio 2012. E
proprio l'esecutivo Ue, in questi giorni, sta analizzando il report per
comprenderne l'efficacia e l'aderenza alle norme dell'Unione”, spiegano
Cinzia De Stefanis e Luigi Chiarello nell'articolo pubblicato in data
odierna su ItaliaOggi.
I chiarimenti del Mise
Ricordiamo che con la circolare n. 12976 del 25 giugno 2013,
il Mise ha precisato che fino all’emanazione dei decreti attuativi
previsti dall’articolo 4 del D.L. 63/2013, si adempie alle prescrizioni
del decreto stesso redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.
Inoltre, con la circolare del 7 agosto
il ministero dello Sviluppo economico ha fatto salve le norme regionali
anche se non hanno ancora recepito la direttiva 2010/31/UE: “Fino
all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4, si adempie alle
prescrizioni di cui al decreto legge stesso come convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, redigendo l’APE secondo
le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 aprile 2009, n.59, fatto salvo nelle Regioni
che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in
attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, sempre
nelle more dell’emanazione dei decreti suddetti o dell’emanazione di
norme regionali volte al recepimento della direttiva 2010/31/UE, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia.
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