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venerdì 26 luglio 2013

REQUISITI IMMOBILE PER DETRAZIONE FISCALE 65% (QUALCHE RIPASSO)

Abbiamo più volte affrontato il tema della detrazione fiscale sul risparmio energetico (65%), accennando anche alla necessità che gli edifici oggetto di intervento siano dotati di alcune caratteristiche indispensabili. Vorrei ora approfondire proprio il tema dei requisiti di partenza dell’immobile, supportando l’analisi con esempi che possano chiarire le situazioni più diffuse.

Requisiti immobile 65%: categoria catastale
La detrazione sul risparmio energetico è ammessa per interventi eseguiti su edifici di qualsiasi categoria catastale. Oltre alle abitazioni, rientrano dunque anche gli uffici, i negozi, i laboratori, i magazzini, ecc. C’è quindi una differenza importante con la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, che invece è ammessa solo per immobili con destinazione residenziale e loro pertinenze.

Requisiti immobile 65%: edifici esistenti
Un’altra caratteristica fondamentale per accedere alla detrazione sul risparmio energetico è che l’edificio sia esistente. Sono quindi esclusi gli edifici di nuova costruzione, oppure il completamento di edifici costruiti e lasciati al rustico per poi essere completati a distanza di qualche anno.
Prova dell’esistenza dell’edificio è data dall’iscrizione al catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento. Inoltre è necessario avere a disposizione le ricevute Ici e Imu, sempre se dovute da colui che intende beneficiare della detrazione.

Requisiti immobile 65%: presenza dell’impianto di riscaldamento
Importante è anche la presenza prima dei lavori di un impianto di riscaldamento. Per immobili dove si trovano caldaia e caloriferi è facile stabilire l’esistenza dell’impianto. Più difficile è invece il caso in cui è presente solo una stufa o un caminetto. Pensiamo ad esempio ad alcune abitazioni di vecchia data, magari lasciate abbandonate per anni e che ora si intendono ristrutturare. La stufa si configura o no come impianto di riscaldamento?

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il dubbio con la risoluzione n.15/E del 12 agosto 2009. Tale risoluzione fa esplicito riferimento al D. Lgs. n.311 del 2006, dove al punto 14 dell’Allegato A viene fornita la definizione di impianto termico: impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 Kw.
Quindi se abbiamo a che fare con un edificio in cui sono presenti stufe e caminetti fissi, bisogna determinare la potenza totale installata per capire se tali apparecchi costituiscano complessivamente un impianto termico vero a proprio. Se la potenza totale raggiunge almeno i 15 Kw, l’edificio è dotato dei requisiti per accedere alla detrazione fiscale sul risparmio energetico.
La medesima circolare affronta anche un altro dubbio relativo alle unità collabenti, ossia dichiarate non in grado di produrre reddito. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, anche se l’edificio non è più produttivo di reddito, esso non è escluso dalla detrazione. Potranno così accedere al beneficio tutti quegli edifici abbandonati che si intendono ristrutturare, a patto che siano rispettati i requisiti prima citati: iscrizione al catasto, pagamento regolare di Ici e Imu se dovute, potenza termica totale installata pari almeno a 15 Kw.

Casi in cui non è obbligatoria la presenza dell’impianto di riscaldamento
Solo per le spese sostenute per l'installazione di pannelli solari non è richiesta la presenza prima dei lavori dell’impianto di riscaldamento ai fini della detrazione fiscale sul risparmio energetico. Si tratta di un caso abbastanza diffuso per gli edifici destinati ad attività produttive o quando si eseguono lavori di recupero di un sottotetto esistente trasformandolo in abitazione.
In quest’ultima situazione molto spesso il sottotetto da recuperare è stato utilizzato come soffitta fino al momento dei lavori e quindi generalmente non è dotato di impianto di riscaldamento. Ne consegue che se si eseguono opere di isolamento del tetto o delle pareti non si potrà beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico. Tuttavia la spesa per l’installazione dei pannelli solari potrà accedere a tale detrazione.
Ricordo comunque che le opere di recupero dei sottotetti finalizzart a renderli abitabili, se non sempre possono beneficiare della detrazione sul risparmio energetico a causa della mancanza di un impianto di riscaldamento pre-esistente, possono però beneficiare della detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni edilizie. I lavori di isolamento del tetto e delle pareti prima citati potranno quindi beneficiare di quest’ultima detrazione sulle ristrutturazioni, così come anche tutte le altre opere per rendere abitabile il sottotetto: opere murarie, impianto di riscaldamento, impianto elettrico, installazione di infissi, pavimenti, tinteggiature, ecc.


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